La mia difesa

Scritto il 3 febbraio, 2010, alle ore 2:34 am

 

NORMATIVA 

 
Responsabilita’ dirigenziale
(Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall’art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. I risultati negativi dell’attivita’ amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure previste dall’articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all’articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, puo’ essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita’, l’amministrazione puo’ recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 

 D.M. 28-11-2000

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2001, n. 84.

2. Princìpi.

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.

11. Rapporti con il pubblico.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

 

Video: vedi http://www.youtube.com/watch?v=uRXOeYkfINw  

 

  

ALCUNE TESI DELLA MIA DIFESA

1) Non vi può essere danno per l’immagine di un’istituzione quando da parte dei dipendenti si riconoscono e si discutono – anche apertamente -  i problemi gestionali/organizzativi/normativi della stessa; vi sarebbe danno invece ove emergesse la presenza nelle istituzioni di comportamenti illegali, immorali, o lesivi dei principi costituzionali (ove il danno sarebbe semmai procurato da chi questi comportamenti attua, non da chi li contrasta[1]). E che un dibattito pubblico sulle istituzioni democratiche – e su quali siano le vie migliori per rafforzarle – sia nell’interesse pubblico, utile e necessario alla positiva evoluzione delle stesse, è una tesi che non ha bisogno di dimostrazione, perché lapalissiana.

2) Il danno non può essere “aggravato” dal mezzo multimediale usato  (art. 21 c.1 Cost.).

3) La correttezza e la lealtà vanno intese nei confronti dell’interesse pubblico, non degli interessi privati o corporativi dei dipendenti della pubblica amministrazione, come indica tassativamente l’Art.98 della Costituzione in vigore:

“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Nell’esporre alcune debolezze strutturali e alcuni (possibili) malfunzionamenti e storture istituzionali, derivanti dalle procedure, dalle normative, e forse anche dalle prassi in vigore negli ultimi 10 anni, il sottoscritto non ha perseguito alcun interesse privato, né proprio né di terzi, ma ha agito unicamente nell’interesse pubblico. Le sue riflessioni erano chiaramente volte a favorire un maggiore – non un minore – “rispetto della legge” nella sua istituzione di appartenenza.

4) Il dovere di riservatezza va riferito alle pratiche amministrative oggetto dell’incarico del dirigente, non alla soppressione dei diritti politici sanciti (art. 21) dalla Costituzione.

5) Il comma 1 del D.M. del 28/11/00 “impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessidella p.a., non agli interessi di alcuni dipendenti e di alcuni cittadini loro amici.  E appunto il sottoscritto ha difeso nella intervista rilasciata gli interessi della p.a. dai possibili inquinamenti (che sempre, in tutto il mondo  – e non si vede perché l’Italia dovrebbe fare eccezione -  rappresentano un rischio possibile, la cui esistenza è alla base stessa della norma qui in esame) da parte di interessi privati.

6) Quanto all’immagine pubblica, alla quale, secondo il comma 1, non bisogna nuocere, la norma intende prescrivere al dipendente pubblico di non disonorare le istituzioni con comportamenti disdicevoli che danneggino l’immagine dell’istituzione; non vuole ingiungere loro di coprire con i loro silenzi le possibili disfunzioni, malfunzionamenti, debolezze e criticità, dalla vista dei cittadini e della pubblica opinione.

7) L’interpretazione della normativa vigente nel senso di obbligare i dipendenti a nascondere le criticità sarebbe già problematica all’interno del settore privato. Questi peraltro si differenzia dalla P.a. per un aspetto cruciale. Si pone infatti al legislatore il problema di come impedire la denigrazione sleale del mio prodotto aziendale da parte della concorrenza, per interposto tramite del mio dipendente corrotto. Le difficoltà di accertamento di simili fatti hanno suggerito al legislatore, in molti paesi, l’opportunità di vietare tout-court ai dipendenti la possibilità di rilasciare dichiarazioni critiche sul prodotto della propria azienda, e/o sulle modalità con cui avviene la produzione. Questo divieto viene comunque temperato – nelle democrazie – dal diritto alla libera espressione. Ma nel settore della p.a. che produce servizi non destinabili alla vendita non esiste questo particolare rischio commerciale, per cui a fortori prevale, nelle istituzioni, il diritto/dovere della trasparenza. Per questo il legislatore – quando si pone il problema della tutela dell’immagine pubblica delle istituzioni – si riferisce unicamente alla opportunità di salvaguardare la correttezza dei comportamenti e la lealtà dell’azione dei dipendenti verso l’interesse pubblico, evitando conflitti di interesse ed altre storture; le stesse che il sottoscritto, in sintonia con la legge vigente (e – si ipotizza – con il vertice della Presidenza del Consiglio) mira a salvaguardare.

8) Non credo che la riflessione su alcune disfunzioni e sul modo di superarle possa rientrare fra le dichiarazioni pubbliche che vanno a detrimento dell’immagine dell’amministrazione, cui l’art.11, c.2 fa riferimento. Se così fosse, ogni dichiarazione di un giudice sulla carenza di organici nella propria procura, di un sindacato di polizia sulle nefande conseguenze della riduzione dei fondi alla polizia, ecc., sarebbe contrario alla legge. Per fortuna così non è. Ed infatti il medesimo articolo ribadisce il diritto di “esprimere valutazioni … a tutela dei cittadini”, cioè dell’interesse pubblico: il ché è precisamente quello che ho fatto. Che – se questo diritto fosse soppresso dall’art. 11, questo sarebbe certamente incostituzionale.

9) Infatti – poiché la grandissima parte delle informazioni relative a ciascuna organizzazione non è disponibile al cittadino qualsiasi, ma solo ai membri dell’organizzazione in questione -  vietando a coloro che lavorano nelle istituzioni di discutere pubblicamente del loro funzionamento si realizzerebbe un controllo capillare – alla base -,  da parte del potere politico, delle informazioni, ed in particolare di quelle relative agli aspetti critici, tale da ingessare il paese nelle sue strutture attuali, impedire il realizzarsi di una società aperta, liberale e democratica nel senso prevalente in Occidente negli ultimi due secoli, e l’innovazione istituzionale, vero motore dello sviluppo civile ed economico della nostra epoca. Inoltre, minacciando i dipendenti che parlano pubblicamente  – a tutela delle logiche di interesse pubblico –  delle disfunzioni della p.a, si tende a generare obiettivamente un capillare controllo sociale nei confronti di ogni dissenso in particolare sulla gestione della p.a., con metodo  – a mia conoscenza –  tipico della Polonia comunista di alcuni decenni fa.

 10) L’obbligo di “tenere informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa” si riferisce in ogni caso alle “esternazioni” sulle tematiche che riguardano il lavoro d’ufficio del quale si è incaricati, non altre questioni.

11) L’intervista rilasciata all’Espresso-on-line fa parte della mia attività politica, che si esplica dal 2007 con: la partecipazione alla Direzione Nazionale di uno dei principali partiti politici italiani; una media di circa 2 “comunicati stampa” al mese; articoli; interviste; la tenuta regolare di un “blog” (sul web!); nonché della mia attività sindacale (come dirigente di uno dei sindacati più importanti della Presidenza del Consiglio). Il tema delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, delle loro disfunzioni, dei possibili accorgimenti per superarle, è dal 2007 al centro di questa attività politica.

12) La natura eminentemente politica dell’intervista risulta – fra l’altro – dal fatto che la critica (che aveva finalità costruttive) non riguarda solo l’assetto attuale, ma copre un arco di tempo decennale; dal commento all’azione del Ministro Brunetta; dalle riflessioni su come sia meglio organizzare la pubblica amministrazione alla luce dei principi Costituzionali (giacché si suppone che uno dei ruoli fondamentali della politica sia quello di attuare la Costituzione); dal continuo allargamento delle risposte  – a partire da domande che si riferiscono alla PCM -  “all’intera p.a.”, e al “paese”; dalle proposte di riforma avanzate nell’intervista, e dalla loro piena coerenza con i miei programmi politici, che sono pubblici.

13) Il senso dell’intervista in difesa dell’interesse pubblico risulta fra l’altro dall’invito a “tornare alla Costituzione”, dalle riflessioni sul come meglio garantire il principio costituzionale del ‘autonomia’ (Art.98), dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione (Art.97). 

14) L’equilibrio, la moderazione, la prudenza e il rispetto istituzionale nelle critiche emergono fra l’altro anche dalle seguenti risposte date a domande specifiche del giornalista (testuali):

-          “Naturalmente alla Presidenza ci sono anche molte situazioni positive…”;

-          “Ci sono molti modi per entrare, alcuni validi, altri forse meno validi…”;

-          “Mah! C’è di tutto! Anche delle situazioni positive… [Il seguito di questo incipit viene tagliato dal giornalista nella fase di montaggio, come è evidente nel video]”;

-          “C’è del buono e del meno buono…”;

-          D: “Si tratta di persone che non entrano per merito? R: Bah! Questo non lo so”.

-          “La domanda va rivolta al Segretario Generale”.

 

15) Benché nell’intervista non faccio mai riferimento a persone, uffici o funzioni particolari,  comunque non risultano individuabili né le persone a cui farei riferimento, né gli uffici da questi ricoperti.  L’attenzione che ho messo nell’evitare questi riferimenti particolari, e nel portare la conversazione sul piano delle regole emerge anche da questa risposta: “Non voglio entrare sui casi singoli e personali perché poi ogni situazione è diversa. Però, certo, come regola generale… lo ha detto lei stesso!”. Pertanto, non ho rivelato o diffuso il contenuto di atti relativi alle mie funzioni, ma semmai solo informazioni già diffuse con altri mezzi (vedi la pubblicazione dell’elenco e dei curricula dei dirigenti e, persino, delle loro retribuzioni).

Per tutto il resto, il diritto di parola è tutelato direttamente dalla Costituzione. Trova limiti unicamente nel diritto penale, e nel rapporto di servizio di tipo organizzativo. Non rientra in questi ambiti la tesi di fondo dell’intervista in oggetto, nelle sue diverse articolazioni, secondo la quale il complesso normativo ed organizzativo della PCM consente delle discrezionalità eccessivamente ampie, e delle applicazioni dove l’interesse pubblico non è sufficientemente individuato. 

 


[1] Un esempio è quello tratto dalla pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 30 Gennaio, mentre scrivo.

MILANO – «Scarsa attendibilità dei racconti» degli studenti, ragionamenti viziati … I giudici della Corte dei conti della Lombardia ribaltano la sentenza di primo grado con la quale a Monza, ma in sede penale, fu condannata nell’ottobre 2007 a 2 anni e 10 mesi di carcere una giovane supplente di matematica per aver compiuto atti sessuali in aula con tre ragazzi di scuola media.

I giudici contabili hanno prosciolto la donna dall’accusa di aver danneggiato l’immagine della scuola. Nell’autunno 2006, la vicenda tenne banco su giornali e tv tanto che la supplente dovette tornare in Molise e fu poi costretta a rifugiarsi dai parenti in un’altra regione per salvarsi dai commenti salaci dei compaesani e per evitare i giornalisti che la inseguivano. Oggi 37enne, la donna era stata denunciata dai genitori di cinque studenti che l’accusavano di aver avuto, durante le ripetizioni di matematica in una scuola media statale della Brianza, atti sessuali con i loro figli. Un’insegnante di educazione fisica era entrata per caso nell’aula… ecc.

Una professoressa di matematica, dunque, è stata accusata nel 2006, e condannata successivamente in primo grado, per aver danneggiato l’immagine della sua scuola con i suoi comportamenti illegali ed immorali. Non sono stati accusati e condannati invece né la professoressa di Educazione Fisica che ha sollevato il caso, né coloro che hanno parlato con i giornalisti, facendo trapelare l’informazione sulla stampa (e sul web). L’analogia vale quel che vale (e sarebbe pretestuoso rispondere sottolineando le ovvie differenze con il mio caso). Tuttavia evidenzia la stridente differenza fra la lettera di contestazione della P.C.M., che fa propria una interpretazione distorta del principio della tutela dell’immagine, e la limpida interpretazione dello stesso principio nell’episodio riportato dal Corriere.

[2] Si veda la nota 1 per una illustrazione pratica del concetto.

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Comments
gianfranco 3 febbraio 2010

Carissimo, senza pretesa di dare lezione a nessuno e a te in particolare. Ho letto le tue controdeduzioni, articolate e scompatte, sicuramente poiché abbozzate.
In questi casi, a mio avviso, le chiacchiere stanno a zero.
I fatti concreti sono:
1. l’intervista, in voce, immagini ed espressioni
2. il giornale e la regia giornalistica
3. i contenuti del prodotto, ovvero il messaggio che “arriva” al pubblico.

Nel contesto entra in gioco la tua posizione come:
a) dirigente della PCM (posizione giuridica di lavoratore dipendente),
b) iscritto o dirigente di un partito (?);
c) iscritto o dirigente di un’organizzazione sindacale (?);
d) giornalista (?);
e) cittadino qualsiasi (?).

Tu hai scelto (e così sembra) la posizione a), la più delicata a prescindere. Perché?
Perché il tuo regime contrattuale ti costringe, nel momento in cui poni in essere una comunicazione pubblica su argomenti riguardanti il tuo mestiere, l’ambiente di lavoro, ecc. (cioè diventi soggetto attivo nelle relazioni con l’esterno), è necessaria una preventiva formale autorizzazione dal tuo superiore gerarchico o dell’amministrazione. Questo è in sintesi il contenuto effettivo racchiuso nel mancato rispetto delle norme citate nel provvedimento di cui sei destinatario. Non è, infine, da sottovalutare il “passaggio” nell’intervista che, benché soft, chiama in causa il Segretario Generale, ovvero l’autorità di vertice, che, non solo non era stata preventivamente informata della vicenda, ma addirittura è apparsa come la testa della matassa disorganizzata, oggetto delle considerazioni rese pubbliche.

In linea di massima, ripeto, senza voler dare lezione a nessuno, ogni azione che ognuno vuol compiere al di là della “porta” di casa propria, deve avere sempre una pezza d’appoggio (politica, amministrativa, insomma legale).
Ecco perché su questo principio, il signor Brunetta, come altri, possono dire peste e corna sulla pubblica amministrazione e quant’altro. E gli altri, diversamente, ….. si attaccano!

piergiorgiogawronski 4 febbraio 2010

Caro Gianfranco,
non sono “daccordo con tutto” quel che scrivi nel tuo commento. Intendo dimostrare – anche a te – che la Costituzione è ancora vigente in questo paese; e che ha una forza superiore rispetto ad ogni interpretazione delle leggi vigenti distorta in senso anti-costituzionale. Lo voglio fare anche per te, per tutti i miei familiari, i miei amici, e per tutta la mia gente: perché credo che un popolo che si dimentica della sua Costituzione – o rinuncia ad invocarla nella prassi quotidiana – la perde inevitabilmente, e con essa i suoi diritti. Ma ti ringrazio dei commenti. Solo, vorrei pregare tutti di considerare al momento di esprimersi la delicatezza della situazione. Grazie.

gianfranco 5 febbraio 2010

Attenzione, io sono dalla parte tua, ma combatto solo con altri sistemi. Con questo, non temere di me, considero la delicatezza della situazione in cui ti trovi.
Ti consiglio, comunque, di leggere le pubblicazioni del prof. Giuliano Amato che affrontano, a mio avviso, una profonda analisi tecnica sugli aspetti critici e distorcenti derivanti dai travisamenti della nostra costituzione, soprattutto in confronto alla costituzione vigente in altri paesi europei e, in generale, nell’occidente (cfr. USA). Travisamenti il cui approccio non è solo top down, ma anche bottom up.
Al momento, non sono in grado di fornirti riferimenti precisi (sono fuori sede) sulla bibliografia, ma ti assicuro che un approfondimento in tal senso allarga abbastanza gli orizzonti di valutazione.

piergiorgiogawronski 7 febbraio 2010

Questa cosa di Amato mi interessa. Mi sai dire di più?

Stefania 13 febbraio 2010

Una domanda. Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio ha avviato una indagine o un processo disciplinare nei confronti di Bertolaso e degli altri protagonisti dello scandalo della Protezione civile, che tanto danno sta arrecando alla istituzione della Presidenza del Consiglio (di cui la Protezione civile fa parte)? In caso negativo, come fanno ad accusare te di aver leso l’immagine della Presidenza, e a quei signori no?

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